Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nel DDL della legge di Bilancio troviamo l’articolo 5 che dispone la proroga anche per l’anno 2018 delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.
In particolare:
- il comma 1 dispone la proroga del super ammortamento, introducendo tuttavia alcune novità rispetto alla norma oggi in vigore;
- il comma 2 dispone la proroga dell’iper ammortamento;
- il comma 3 dispone la proroga della maggiorazione nella misura del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento;
- il comma 4 disciplina quali sono gli obblighi documentali per poter beneficiare delle agevolazioni;
- il comma 5 disciplina i casi di esclusione dell’agevolazione;
- i commi 6 e 7 consentono a specifiche condizioni di beneficiare delle agevolazioni qualora vengano realizzati investimenti sostitutivi.
L’articolo 5, al comma 1, proroga, con alcune novità, il super ammortamento, cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017.
Più precisamente il comma in esame prevede per i titolari di redditi d’impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi l’aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.
L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.
Rispetto al passato quindi l’esclusione riguarda tutti i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir: la legge di Bilancio 2017 riconosceva invece il beneficio del super ammortamento a condizione che tali beni rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa, mentre ne sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir (rispettivamente, veicoli deducibili al 20% in quanto non usati per l’esercizio dell’impresa, e veicoli deducibili al 70% in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti).
L’articolo 5, comma 2, proroga l’iper ammortamento disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, inclusi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017.
Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il successivo comma 3 prevede poi la proroga della maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge di Bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.
Sostanzialmente confermata dal comma 4 la documentazione richiesta per poter beneficiare dell’agevolazione secondo la quale l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Come disposto poi dal successivo comma 5 sono confermate le cause di esclusione dalle agevolazioni (già previste dalla legge di Stabilità 2016); non potranno beneficiare del super ammortamento o dell’iper ammortamento:
- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016.
Inoltre viene confermato che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento il comma 6 disciplina l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione; viene previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario,il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.