L’Ordine dei Commercialisti, con il Comunicato stampa del 26 aprile, e le altre Istituzioni hanno chiesto una proroga per la scadenza della rottamazione ter e saldo e stralci con scadenza il 30 aprile. Infatti, anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha inviato una lettera al Governo chiedendo un rinvio, di 30 o 60 giorni, dato anche dal mal funzionamento della piattaforma del sito Agenzia Riscossione. Le alternative possibili da parte del Governo sono l’inserimento della proroga all’interno del decreto crescita piuttosto che l’approvazione di un nuovo provvedimento nel Consiglio dei ministri in programma. In entrambi i casi, per adesso, di questi interventi non c’è traccia.
Saldo e stralcio
Il provvedimento di saldo e stralcio delle cartelle, previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di trovarsi in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già scontato delle sanzioni e degli interessi di mora.
Infatti, tutte le persone che avranno un ISEE fino ad euro 8.500 pagheranno una percentuale del 16%, da euro 8.501 a euro 12.500 una percentuale del 20%, ed infine, da euro 12.501 a 20.000 una percentuale del 35%. La prima rata da pagare sarà del 35% con scadenza il 30 novembre 2019, la seconda rata del 20% con scadenza il 31 marzo 2020 e le restanti tre rate del 15% con scadenze il 31 luglio 2020, 31 marzo 2021 e 31 luglio 2021.
Esempio. Un contribuente ha dei debiti che rientrano nella procedura di saldo e stralcio per un importo di euro 20.000 ed ha un ISEE di euro 5.200. Egli pagherà il 16% del debito dovuto, pari ad euro 3.200 con le seguenti scadenze e percentuali: prima rata euro 1.120, seconda rata euro 640 e terza, quarta e quinta rata euro 480.
Rottamazione ter
La terza definizione agevolata delle cartelle (DL n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) è aperta a tutti i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, inclusi coloro che avevano aderito alle precedenti rottamazioni senza poi effettuare i pagamenti dovuti. Chi aderisce alla rottamazione ter ha la possibilità di pagare le somme dovute in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.