Dal 1° gennaio 2019 viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a una vasta platea di soggetti e qui sorge il problema dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
Una delle domande che sono state posto all’Agenzia delle Entrate nel corso di vari convegni riguarda la marca da bollo. Infatti, in considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.
Pertanto il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l’apposito campo e pagare l’imposta in modalità telematica. È sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il contribuente versi in un’unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere. Basta indicare nel modello F24 l’esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501. Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”.
In generale, con la circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che la disciplina inerente l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, il D.P.R n° 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici. In sostanza, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.