La fattura elettronica

Secondo il Provvedimento 30 aprile 2018: “la fattura elettronica è un documento Informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, Sdi), di cui al decreto del Ministro dell’Econormia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato ai soggetto ricevente.”

La fattura elettronica è un file in formato XML la cui caratteristica è quella di garantire la non modificabilità del documento ed è redatto in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato A.

Oltre alle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

 

Soggetti interessati

Il soggetto obbligato ad emettere fattura ai sensi dell‘art. 21, D.P.R. n. 633/1 972, è il cedente/prestatore di servizi.

Per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica, questa può essere emessa dal medesimo cedente/prestatore oppure da un intermediario (d’ora in poi definito “Intermediario trasmittente”).Tale soggetto può non essere necessariamente uno dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1 998.

Per la gestione del processo di emissione, trasmissione e ricezione, il soggetto emittente può avvalersi anche di intermediari abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 3. D.P.R. n. 322/1 998 i (c.d. ”intermediario abilitato“. ad esempio il commercialista, l’Associazione di categoria). Tali soggetti devono tuttavia essere appositamente delegati.

 

Trasmissione della fattura elettronica

La fattura elettronica è trasmessa allo Sdi dal soggetto obbligato ad emetterla, ossia dal cedente/prestatore oppure da un suo intermediario trasmittente.

La trasmissione della fattura elettronica allo Sdi è effettuata tramite:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app;
  • sistema “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Tali ultime due modalità necessitano di un preventivo processo di”accreditamento”allo Sdi, al cui termine lo Sdi, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un Codice numerico di 7 cifre (il cosiddetto “codice destinatario“).

 

Recapito della fattura elettronica

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione, ossia un luogo nel quale può essere indicato dal cessionario I’indirizzo telematico (ossia la PEC o il codice destinatario) al quale andrà recapitata la fattura.

L’utilizzo del servizio di registrazione, del canale e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione del file è consentito anche attraverso gli intermediari appositamente delegati dal cessionario/committente.

Nel caso in cui il cessionario abbia effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico indicato.

Qualora tuttavia il recapito non fosse possibile per cause non imputabili allo Sdi (ad esempio, casella PEC piena o non attiva o canale telematico non attivo), il sistema rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente, il quale dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

 

Cessionario che ha fornito al cedente il proprio indirizzo telematico

Qualora il cessionario/committente non si sia registrato presso il servizio di registrazione, ma abbia comunque fornito il proprio indirizzo telematico all’emittente, il cedente indicherà tale informazione nel file della fattura.

Nel caso in cui si tratti:

  • del codice destinatario, l’emittente inserisce tale codice nel documento e lo Sdl recapiterà di
  • conseguenza la fattura elettronica al cessionerio/committente presso tale indirizzo;
  • della PEC, nel campo“CodiceDestinatario”andrà inserito dal cedente un codice convenzionale“0000000” ed andrà compilato il campo ”PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, lo Sdl recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Qualora il recapito non fosse possibile per cause non imputabili allo, il sistema rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente, il quale dovrà tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella suddetta area riservata.

 

Operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale

Qualora il documento riguardi un’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vengono compilati i campi “ldFiscalelVA” e viene compilato solo il campo ”CodiceFiscale” del cessionario/committente.

Inoltre, il consumatore finale non è iscritto nel servizio di registrazione. Pertanto, il cedente indicherà nel campo ”CodiceDestinatario” solo il codice convenzionale ”0000000″.

In tal caso, in base alla modalità di compilazione della fattura elettronica, il Sistema di interscambio identifica che si tratta di un’operazione nei confronti di un consumatore finale, e pertanto:

  • lo Sdl recapita la fattura elettronica al cesslonarlo/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, e rende disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
  • il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica;
  • il cedente/prestatore comunica contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dallo Sdl nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

 

Cessionario/committente in regime fiscale agevolato o agricoltore in regime di esonero

Qualora l’operazione sia stata effettuata nei confronti di un destinatario:

  • in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, DL. 6 luglio 201 i, n. 98);
  • in regime forfetario (art. 1. commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190];
  • produttore agricolo ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1 972, e tale soggetto non si sia registrato è prevista una semplificazione.

Il cedente infatti può inserire il codice convenzionale “0000000”.

In tal caso, come nel caso di operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale:

  • lo Sdi recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, e rende disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
  • il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Ricapitolando:

Cessionario ha utilizzato il servizio di registrazione dell’Agenzia delle Entrate

SdI recapita la fattura in base a quanto indicato nel servizio di registrazione
Cessionario ha comunicato la PEC o codice destinatario Il cedente indica nella fattura l’indirizzo telematico
 

Cessionario non ha comunicato PEC né codice destinatario e non ha utilizzato il servizio di registrazione dell’Agenzia delle Entrate

Il cedente indica “0000000” nel codice destinatario ed inoltre:

 

 

Cessionario consumatore finale

Cessionario in regime fiscale agevolato o produttore agricolo Cessionario che non ha fornito nessuna comunicazione
Lo SdI mette a disposizione un duplicato

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X

Il cedente comunica al cessionario la presenza del documento

X

 

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X

Il cedente consegna direttamente una copia al cessionario

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